RegolamentoTitolo V

Art. 57

Istanza di nulla osta

In vigore dal 5 mag 2016
1. Il rilascio di permessi di costruire, concessioni o altri provvedimenti e titoli abilitativi relativi ad interventi, impianti ed opere ed attività all'interno del territorio del Parco è subordinato al preventivo nulla osta di cui all' della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni da parte del Direttore dell'Ente Parco. 2. La richiesta di nulla osta deve pervenire all'Ente Parco completa delle generalità del richiedente, compresa l'individuazione del soggetto responsabile dell'esecuzione degli interventi, con tutta la documentazione tecnico-grafica progettuale, in n. 2 copie. 3. Per ogni intervento edilizio all'interno del Parco, eccetto quelli di manutenzione ordinaria, ciascun progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere gli Elaborati indicati all'. 4. Per tutti gli interventi e le opere il proponente deve allegare alla domanda di nulla osta la determinazione dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilità alla procedura, secondo quanto disposto dall', commi 1 e 2, trattandosi di interventi ed opere da eseguirsi su un sito della Rete Natura 2000.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-57

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Istanza di nulla osta (Art. 57 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo