Regolamento›Titolo V
Art. 62
Autorizzazioni
In vigore dal 5 mag 2016
1. Le autorizzazioni richieste all'Ente Parco per le varie attività pubbliche e private e a norma del presente Regolamento, sono rilasciate dal Direttore del Parco.
2. Sulle istanze di autorizzazione per attività di qualsiasi tipo, il Direttore del Parco deve pronunciarsi per iscritto osservando le prescrizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. È facoltà dell'Ente Parco, per accertate esigenze di carattere eccezionale afferenti l'attività istituzionale volte a far fronte a situazioni d'emergenza, di rilasciare anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento, particolari autorizzazioni finalizzate allo scopo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-62