Regolamento›Titolo V
Art. 58
Integrazioni documentali
In vigore dal 5 mag 2016
1. In caso di documentazione carente, insufficiente o incompleta il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo ad integrare, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito, la documentazione presentata.
2. La comunicazione di cui al comma 1 determina dal giorno del suo ricevimento la sospensione del decorso dei termini del procedimento, i quali riprendono a decorrere:
a) dal ricevimento da parte dell'Ente Parco dei documenti integrativi da parte dell'interessato, ove ricevuti prima della scadenza del termine;
b) dalla scadenza del termine indicato ai sensi del comma 1 per l'integrazione documentale.
3. Nel caso in cui il richiedente non provveda a depositare entro i termini di cui al comma 1 la documentazione integrativa richiesta, il procedimento si conclude con il diniego del nulla osta.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-58