Regolamento
Art. 54
Attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile
In vigore dal 5 mag 2016
Attività di educazione ambientale
e allo sviluppo sostenibile
1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico.
L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare:
a) relazione generale dell'attività;
b) tipo di attività e obiettivi dell'attività;
c) luoghi dove si svolge l'attività;
d) curriculum vitae del personale coinvolto;
e) periodo e i costi che dovranno sostenere i fruitori.
2. Tutte le attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco.
3. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile non è obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-54