Regolamento

Art. 54

Attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile

In vigore dal 5 mag 2016
Attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile 1. Nel Parco Nazionale dell'Asinara l'attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. L'attività può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. L'istanza di autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di Educazione Ambientale e allo Sviluppo Sostenibile deve indicare: a) relazione generale dell'attività; b) tipo di attività e obiettivi dell'attività; c) luoghi dove si svolge l'attività; d) curriculum vitae del personale coinvolto; e) periodo e i costi che dovranno sostenere i fruitori. 2. Tutte le attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile autorizzate saranno inserite in una apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente Parco. 3. Nei mezzi motorizzati coinvolti nelle attività di educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile non è obbligatoria la presenza della Guida Esclusiva del Parco.
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