Regolamento

Art. 49

Attività turistica

In vigore dal 5 mag 2016
1. Le imprese che intendono svolgere attività per il soggiorno e la circolazione del pubblico devono presentare all'Ente parco istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti: a) ragione sociale dell'impresa; b) descrizione dei luoghi in cui si svolge l'attività e delle strutture ed attrezzature disponibili; c) descrizione delle attività svolte; d) documenti attestanti il rispetto delle norme igienico-sanitarie per le attività a ciò interessate; e) documenti attestanti il rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi vigenti; f) dimostrazione che la attività svolta non determina danno ambientale ed indicazione dei responsabili del rispetto dell'ambiente. 2. Nel caso in cui l'esercizio della attività turistica dovesse dare luogo a danni all'ambiente, l'impresa è responsabile per il danno procurato ed è sottoposta alle sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, con l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi anche per quanto riguarda la copertura vegetale.
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Attività turistica (Art. 49 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo