Regolamento

Art. 51

Attività di ricerca scientifica

In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel Parco la ricerca scientifica è consentita previa autorizzazione dell'Ente Parco. Essa può svolgersi anche con patrocinio dell'Ente Parco con o senza oneri finanziari a suo carico. 2. La richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica deve contenere i curriculum vitae del ricercatore e degli eventuali collaboratori che partecipano attivamente alla ricerca, e una relazione esplicativa inerente a: a) tipo di attività e obiettivi della ricerca; b) parametri analizzati; c) area oggetto di studio e piano di campionamento, con localizzazione delle stazioni di prelievo e di analisi; d) mezzi ed attrezzature utilizzati ai fini del prelievo e delle analisi; e) tempistica della ricerca e personale coinvolto. 3. Il prelievo di organismi e campioni è consentito per soli motivi di studio, previa autorizzazione dell'Ente Parco e dell'Assessorato Regionale Difesa dell'Ambiente. 4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 sono rilasciate esclusivamente a fronte di una dichiarazione di impegno del richiedente a fornire all'Ente Parco una relazione tecnico-scientifica sull'attività svolta e sui risultati della ricerca, nonché copia delle pubblicazioni risultate dagli studi effettuati in cui deve essere citata la collaborazione con l'Ente parco, nonché il consenso all'Ente Parco di utilizzare per finalità istituzionali i risultati delle ricerche, con il solo vincolo di citazione della fonte. Una copia della pubblicazione risultate dalla ricerca deve essere obbligatoriamente inviata all'Assessorato Regionale della Difesa dell'Ambiente che procederà ad inserire i dati scaturiti nel Sistema Informativo Regionale Ambientale SIRA II. 5. La richiesta di autorizzazione ad eseguire l'attività di ricerca scientifica deve essere presentata almeno trenta giorni prima della data prevista di inizio attività. 6. Per l'attività di cui al comma 1, l'Ente Parco può indicare un proprio collaboratore per il coordinamento organizzativo della ricerca. 7. Per le ricerche scientifiche in corso all'entrata in vigore del presente regolamento e non in regola con le sue disposizioni è presentata ai fini della regolarizzazione entro il termine massimo di novanta giorni la richiesta di autorizzazione di cui al comma 2. 8. Nell'ambito dei programmi di ricerca scientifica per le finalità di monitoraggio e gestione del Parco, specifici incarichi possono essere affidati a istituti, enti, associazioni o organismi esterni, nonché ad esperti di comprovata specializzazione nei modi di legge. 9. Le attività di ricerca sono, di norma, realizzate attraverso convenzioni con Università o altri soggetti pubblici e privati dotati di specifica e riconosciuta competenza. 10. L'Ente Parco può autorizzare enti ed istituzioni alla raccolta di campioni di fauna, flora, minerali, rocce, per attività didattiche e scientifiche, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di accesso alle risorse genetiche e di prelievo di specie di interesse conservazionistico.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-51

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