Regolamento
Art. 52
Attività di tirocinio universitario e tesi di laurea
In vigore dal 5 mag 2016
1. L'Ente Parco in accordo con i Dipartimenti universitari interessati, può stipulare apposita convenzione per lo svolgimento di tirocinio inerente il corso di laurea dei propri studenti e tesi di laurea.
2. Gli interessati ad attività di tirocinio universitario e tesi di laurea devono far pervenire dell'Ente Parco espressa richiesta a firma del relatore di tesi o tutor di tirocinio corredata da un sintetico programma di ricerca o in cui vengano precisati almeno i seguenti elementi:
a) oggetto della ricerca;
b) la sua durata;
c) i prelievi di materiale vivente o non vivente eventualmente necessari;
d) l'impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie;
e) le aree del Parco interessate alle indagini.
3. Nel caso in cui la richiesta di cui al comma 2 ottenga la prescritta autorizzazione, lo studente può avere libero accesso al Parco e può farvi la ricerca secondo il programma stabilito. L'Ente Parco si riserva di porre comunque limitazioni, in caso di necessità, ed in qualsiasi momento, sui punti c) e d) del comma 2.
4. Per tutte le attività di tirocinio e attività di tesi, l'Ente Parco affida lo studente ad un responsabile del Parco che si occupa degli argomenti trattati e dell'organizzazione logistica.
5. Sia il relatore, che il tutor del tirocinio, che lo studente si devono impegnare a consegnare all'Ente Parco una copia formato elettronico della tesi o altro materiale prodotto.
6. Gli studenti potranno, previa apposita istanza, essere autorizzati a servirsi delle attrezzature del Parco esistenti sul posto (cartografia, biblioteca, documentazione scientifica ecc.) secondo le modalità da definirsi caso per caso. Essi potranno anche essere autorizzati ad alloggiare nei locali dell'Ente Parco (Foresterie) ove questi risultino disponibili, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle ricerche.
7. Sulla base di accordi specifici, presi caso per caso, verranno stabilite le modalità con cui debbano essere consegnati all'Ente Parco parte del materiale significativo raccolto e copia delle foto realizzate durante la ricerca (che verranno comunque utilizzate dall'Ente con menzione dell'autore per soli fini interni didattici e documentativi).
8. Nella pubblicazione deve essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco Nazionale dell'Asinara.
L'Ente Parco si riserva il diritto di far stampare il numero di estratti che riterrà opportuno per i propri fini divulgativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-52