Regolamento›Titolo V
Art. 56
Gestione generale dell'ecosistema e dei suoi componenti
In vigore dal 5 mag 2016
1. L'Ente Parco, nel rilasciare autorizzazioni per interventi e per attività sul territorio del Parco, nonché per la gestione dello stesso adotterà caso per caso i provvedimenti necessari al fine di tutelare le strutture, le funzioni e i processi ecosistemici del Parco, ovvero la flora, la fauna, la vegetazione, i flussi energetici, i cicli dei materiali, caratteristici sia della parte terrestre che marina.
2. Nelle aree ove sono presenti ecosistemi con equilibri particolarmente precari, od ove si dovessero manifestare realtà biologiche non ancora note, l'Ente Parco provvede a ridurre opportunamente la presenza antropica fino a vietare l'accesso nei casi in cui potrebbe essere compromesso il mantenimento degli ecosistemi, degli equilibri e dei relativi processi biologici.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-56