RegolamentoTitolo V

Art. 60

Valutazioni ambientali

In vigore dal 5 mag 2016
1. Per tutti gli interventi, le opere, progetti, piani e programmi da realizzarsi nel territorio del Parco, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 compresi nel Parco, il proponente, ai sensi della normativa vigente, deve svolgere la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, e, nei casi in cui si richieda un nulla osta, allegare la determinazione dell'Autorità competente per la Valutazione di Incidenza Ambientale oppure la comunicazione di non assoggettabilità alla procedura alla relativa domanda. 2. La Valutazione di Incidenza Ambientale deve individuare e valutare gli effetti che l'iniziativa può avere sul sito della Rete Natura 2000, in riferimento, in primo luogo, agli obiettivi di conservazione degli stessi. 3. I piani e programmi di cui al comma 1 del presente articolo ricadono nel campo di applicazione della Valutazione Ambientale Strategica per come stabilito dalla normativa vigente.
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Valutazioni ambientali (Art. 60 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo