RegolamentoTitolo VI

Art. 65

Pagamento in misura ridotta

In vigore dal 5 mag 2016
1. È consentito il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione degli estremi della violazione. 2. Le modalità di pagamento sono specificate nel verbale di accertamento della violazione, che deve indicare termini e modalità per presentare all'Ente Parco Nazionale dell'Asinara eventuali scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentiti.
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