Regolamento›Titolo VI
Art. 66
Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni
In vigore dal 5 mag 2016
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.
2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non è più tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione, eventualmente pervenuti alla sua attenzione.
3. Il pagamento è effettuato sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente Parco, come indicato nella Ordinanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.
4. L'Ordinanza costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base e alle forme previste per la cessazione delle imposte dirette, a norma dell' della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con le maggiorazioni ivi previste.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-66