RegolamentoTitolo VI

Art. 66

Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni

In vigore dal 5 mag 2016
1. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Direttore del Parco scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità. 2. Decorso il termine di cui al comma precedente, il Direttore non è più tenuto a prendere in considerazione scritti e richieste di audizione, eventualmente pervenuti alla sua attenzione. 3. Il pagamento è effettuato sul conto corrente postale o bancario intestato all'Ente Parco, come indicato nella Ordinanza, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero. 4. L'Ordinanza costituisce titolo esecutivo. In mancanza di sospensione della esecutività del provvedimento a seguito di opposizione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'Ente procede alla riscossione delle somme dovute in base e alle forme previste per la cessazione delle imposte dirette, a norma dell' della legge n. 689 del 24 novembre 1981 e con le maggiorazioni ivi previste.
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Provvedimenti del Direttore in materia di sanzioni (Art. 66 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo