Regolamento›Titolo III
Art. 27
Raccolta di tartufi
In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco è vietata la raccolta dei tartufi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, l'Ente Parco può autorizzare la raccolta di tartufi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-27