Regolamento›Titolo III
Art. 32
Corpi idrici
In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel territorio del Parco è vietato deviare il corso di acque superficiali, scavare pozzi, eseguire lavori di sistemazione idraulica e qualsiasi intervento che possa modificare il regime delle acque, ivi comprese le acque sotterranee e le relative sorgenti. In particolare, è vietata la captazione da sorgenti e da falde, fatte salve le captazioni esistenti e censite alla data di pubblicazione del presente Regolamento.
2. Le risorse idriche per uso civile sono costituite dagli attuali bacini artificiali. Le opere necessarie alla realizzazione delle condotte idriche di interconnessione e di adduzione devono essere totalmente interrate e le aree di loro pertinenza devono essere sistemate in modo da non arrecare disturbo al paesaggio circostante.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-32