Regolamento›Titolo III
Art. 37
Interventi su edifici in Ambito Urbano
In vigore dal 5 mag 2016
1. Negli Ambiti Urbani, cosi come definiti dal Piano del Parco, sono ammessi gli interventi su edifici esistenti con i seguenti limiti:
a) conservazione dell'aspetto esterno e dell'assetto distributivo interno;
b) esclusione di incrementi volumetrici;
c) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'esterno dell'edificio, nonché di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio;
d) rispetto delle destinazioni d'uso previste nel Piano del Parco;
e) esclusione dell'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno (con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici), preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;
f) esclusione dell'installazione di antenne TV e di parabole in aderenza ai fronti esterni del fabbricato; è ammessa l'installazione di un unico elemento per ogni manufatto isolato e per ogni edificio, posto in modo tale da non interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici, preferibilmente, attraverso schermature realizzate con elementi vegetali;
g) esclusione delle trasformazioni della struttura costruttiva volte ad alterare l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo;
h) esclusione delle trasformazioni dei vani scala, delle coperture, delle logge e delle altane per le quali è fatto obbligo di mantenere impianto e sviluppo spaziali, forma, nonché materiali e tecniche costruttive impiegate all'epoca della costruzione originaria;
i) conservazione dei tipi di paramento, delle partiture architettoniche, degli apparati di decoro che caratterizzano i fronti del corpo di fabbrica, attraverso interventi di restauro conservativo volti a ridurre, allo stretto indispensabile, la sostituzione, la ricostituzione di parti o di componenti obsolete;
l) conservazione di forme, partitura, materiali e lavorazioni dei serramenti, degli scuri e delle persiane, dei componenti in ferro fucinato quali inferriate e ringhiere, dei canali di gronda, dei tubi pluviali, dei comignoli, in tutte le loro configurazioni tradizionali;
m) riprese o rifacimenti dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica, quando presente, che devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario;
n) conservazione delle pavimentazioni esterne tradizionali quali selciati, acciottolati, lastricati e basolati in granito e/o scisto; i sistemi di raccolta e di defluenza delle acque meteoriche (cunette, chiusini e griglie), di metallo fuso o di pietra scolpita; le fontane, le cappellette, le cancellate, i pergolati in ferro battuto o in legno sagomato;
o) rifacimento completo delle coperture solo se necessario e in tal caso dovranno essere rispettate le quote di gronda e di colmo esistenti, con l'obbligo della realizzazione del cordolo perimetrale incassato, con orditura e manto di finitura con stesse caratteristiche costruttive del preesistente, comprese le opere necessarie per l'eventuale impermeabilizzazione e/o isolamento; eventuali catene dovranno essere in acciaio con capi chiave in ghisa o acciaio;
p) esclusione della realizzazione di terrazzi ritagliati nelle falde del tetto, nè di abbaini e lucernari;
q) sostituzione o rifacimento di scale e soglie esterne consentite utilizzando esclusivamente pietra locale, ovvero estratta nella regione Sardegna, dello stesso tipo di quella originale o di tipo simile a quello presente negli edifici preesistenti;
r) sostituzione o il rifacimento di elementi in ferro con l'utilizzo esclusivo di ferro pieno con forme desunte dalla tradizione locale o con disegno semplice ed essenziale;
s) rimozione di superfetazioni ovvero di volumi e di elementi estranei all'organismo edilizio che si pongano in evidente contrasto con il contesto e non siano divenuti nel tempo elemento di ulteriore caratterizzazione degli edifici;
t) conservazione obbligatoria degli spazi aperti, con i relativi manufatti di pertinenza degli edifici e sistemazioni a verde;
u) mitigazione della visibilità di elementi da realizzare tramite spostamenti, interramenti e idonea schermatura di apparecchiature tecnologiche quali antenne, parabole, contatori, linee elettriche, tubature e altri elementi che deturpano le linee architettoniche degli edifici.
2. Gli interventi devono riguardare sempre un intero edificio definito come quella parte di tessuto edilizio strutturalmente ed architettonicamente individuato e concluso. Non sono consentiti interventi parziali che alterino l'unitarietà dell'organismo edilizio.
3. In assenza di specifiche indicazioni e per gli interventi da effettuare prima che il Parco si doti del Piano Particolareggiato per le unità urbane, la scelta del colore deve essere preceduta dall'analisi degli strati cromatici successivi e dalla presentazione di campionature all'atto della richiesta di nulla osta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-37