RegolamentoTitolo III

Art. 40

Interventi su edifici in Ambito agricolo

In vigore dal 5 mag 2016
1. Negli Ambiti Agricoli delle unità urbane, così come definiti dal Piano del Parco, sono consentiti gli interventi sugli edifici esistenti nell'osservanza dei seguenti limiti: a) esclusione di incrementi volumetrici; b) conservazione delle caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell'edificio, con esclusione degli interventi di rinnovamento di parti strutturali che siano finalizzati al mantenimento e al consolidamento delle strutture originali, nonché conservazione di elementi di valore storico-architettonico eventualmente presenti nell'organismo edilizio; c) conservazione della destinazione d'uso prevista dal Piano del Parco; d) conservazione e recupero di manufatti e strutture connesse alle attività agricole e pastorali. 2. Gli interventi consentiti devono essere realizzati nei seguenti termini: a) sono escluse le trasformazioni della struttura che alterino radicalmente l'originario assetto statico e distributivo dell'organismo; è da mantenere invariata, per quanto possibile, la quota di imposta dell'edificio, in quanto correlata alla ripartizione esterna delle aperture; sono inoltre escluse le trasformazioni che alterino significativamente la morfologia dei fronti, comprese la distribuzione e le caratteristiche dimensionali e costruttive delle aperture, delle coperture e delle relative pendenze e sporgenze di gronda; b) devono essere mantenuti i tipi di paramento, gli intonaci e i motivi di decoro che caratterizzano i fronti dei corpi di fabbrica; c) nel rinnovo delle componenti e degli elementi costitutivi, si devono riproporre i materiali e le lavorazioni tradizionali per la realizzazione delle scale esterne, dei serramenti, degli scuri e delle persiane, delle inferriate e delle ringhiere, dei canali di gronda e dei tubi pluviali, nonché dei comignoli in tutte le loro configurazioni; d) la ripresa o il rifacimento dell'intonaco sui prospetti del corpo di fabbrica devono eseguirsi impiegando sempre malte a base di calce idraulica, senza alcuna aggiunta di cementi, con inerti di granulometria appropriata per ottenere una superficie in assonanza con quella del paramento originario ed una cromia tale da riprendere le tonalità delle terre naturali; e) gli interventi di manutenzione o di rinnovo delle pavimentazioni esterne o dei marciapiedi sono da attuarsi, riproponendo la configurazione originaria, identificabile nella terra battuta anche con addittivi stabilizzanti, nell'acciottolato, nel selciato o nel lastricato a spacco; f) è vietata l'installazione di impianti di condizionamento e/o di climatizzazione, di pannelli solari e fotovoltaici in aderenza ai fronti esterni del fabbricato e sulle coperture; sono ammesse installazioni all'interno della sagoma dell'edificio oppure all'esterno dello stesso, in modo tale che l'impianto non possa interferire con la figuratività del manufatto e del suo intorno, con particolare riguardo alle viste dai percorsi pubblici e dai principali punti panoramici; g) è vietata l'installazione di antenne TV e di parabole; h) è vietata l'installazione di antenne per la telefonia mobile, ad eccezione degli impianti assolutamente indispensabili per la copertura di particolari zone e a condizione che ne sia previsto un corretto inserimento paesistico-ambientale; i) è consentito il recupero degli edifici esistenti, nei limiti di quanto previsto nel presente articolo, per lo svolgimento dell'attività agrituristica come regolamentata dalla normativa vigente; l) è consentito l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici esistenti che risultino carenti sotto questo profilo, con esclusione di incrementi volumetrici.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-40

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Interventi su edifici in Ambito agricolo (Art. 40 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo