RegolamentoTitolo III

Art. 41

Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano

In vigore dal 5 mag 2016
1. Negli edifici e nei manufatti situati all'esterno delle unità urbane sono consentiti esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, finalizzati alla messa in sicurezza o al recupero. 2. Negli edifici di cui al comma 1 sono consentiti usi esclusivamente legati alla ricerca e osservazione scientifica e alla fruizione naturalistica e culturale.
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Interventi su edifici non ricadenti in Ambito urbano (Art. 41 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo