RegolamentoTitolo III

Art. 42

Ruderi

In vigore dal 5 mag 2016
1. Gli edifici allo stato di rudere devono essere posti in sicurezza con opere minimali di consolidamento strutturale tali da consentirne la fruizione visiva di prossimità e l'accesso alle aree di pertinenza. 2. Le modalità di consolidamento ed i materiali utilizzati nelle opere di cui al comma 1 debbono essere compatibili con le tecniche materiali utilizzate originariamente per la costruzione.
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