Regolamento›Titolo III
Art. 39
Sistemazioni esterne in ambito urbano
In vigore dal 5 mag 2016
1. Negli Ambiti Urbani sono consentite le seguenti tipologie e modalità di intervento sugli elementi esterni:
a) La manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici e dei percorsi di accesso, ivi compresa la sistemazione del piano di calpestio e la manutenzione delle pavimentazioni esistenti, anche attraverso la sostituzione di materiali ed elementi incongrui, con il divieto di realizzare nuove superfici impermeabili. Le aree di pertinenza degli edifici, i percorsi interni alle proprietà, in caso di intervento, devono mantenere le connotazioni originarie;
b) La realizzazione di opere di smaltimento delle acque superficiali, escludendo per le parti in vista l'impiego di componenti in materiale plastico: le griglie ed i chiusini devono essere in metallo fuso o fucinato, oppure in materiale lapideo forato;
c) La realizzazione di intercapedini areate, connesse ad opere di risanamento ed adeguamento igienico-sanitario dei manufatti ad uso abitativo, per una profondità netta massima di 50 cm;
d) L'interramento di serbatoi e/o di condotte connesse agli impianti tecnologici o alle reti di utenza;
e) Il ripristino di muri esistenti e la costruzione di nuovi muri di contenimento, nel rispetto del contesto paesaggistico e senza alterare la morfologia e il profilo del versante, da attuarsi prioritariamente con le tecniche del muro a secco, fatte salve altre tecniche tradizionali più appropriate al contesto ambientale o a comprovate esigenze di stabilità;
f) La realizzazione di recinzioni, ringhiere e cancellate, costituite da profilati metallici, non scatolati, di adeguata consistenza e di disegno assonante con i modelli presenti nell'ambito oggetto di intervento;
g) La costruzione di sostegni a pergolati nelle adiacenze degli edifici ad uso abitativo, per una superficie complessiva non superiore a 25 mq, da realizzare in ferro battuto o in legno, anche sagomato, di disegno assonante con il contesto, escludendo qualsiasi tipo di tamponatura;
h) L'illuminazione esterna, in prossimità degli edifici o lungo i percorsi di accesso agli stessi, mediante la posa di corpi illuminanti, in numero strettamente limitato alle esigenze di visibilità e correttamente inseriti nel contesto paesaggistico.
Detti corpi illuminanti dovranno essere dotati di sistemi contro l'inquinamento luminoso, ai sensi delle Norme UNI 10/779;
i) La costruzione di strutture per la cottura del cibo, da realizzarsi nell'area di pertinenza di edifici ad uso residenziale, in posizione defilata rispetto alle visuali principali dei percorsi pubblici e dei punti panoramici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-39