Regolamento›Titolo III
Art. 35
Pianificazione attuativa
In vigore dal 5 mag 2016
1. Gli interventi organici sulle unità urbane di cui al Piano del Parco devono essere preceduti, secondo quanto previsto dalle Norme di attuazione del Piano, da Piani Particolareggiati redatti dall'Ente Parco, d'intesa con il Comune di Porto Torres.
2. I piani particolareggiati, i cui contenuti sono indicati all' della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dovranno essere dotati dei seguenti elaborati:
a) Il Repertorio delle forme insediative - costituisce il documento conoscitivo e di indirizzo progettuale per tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo e, relativamente agli edifici rurali, per gli interventi di recupero. Il repertorio comprende la descrizione analitica delle tipologie edilizie caratterizzanti il territorio del Parco ed una serie di schede che, per ogni singolo edificio considerato, descrivono l'ubicazione ed il contesto ambientale, i caratteri tipologici e morfologici, i materiali e le tecniche costruttive, lo stato di consistenza e la destinazione d'uso.
b) Il Repertorio dei materiali e delle tecniche costruttive - fornisce le indicazioni e le metodologie d'intervento per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso l'analisi e la descrizione delle tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, prefigurando un quadro di soluzioni tecnico-tipologiche di riferimento.
c) Il Piano del colore - fornisce indicazioni sulle tinteggiature esterne degli edifici sulla base di adeguate ricerche cromatografiche e di analisi che tengano conto delle modifiche introdotte dall'uso dei manufatti.
3. L'aggiornamento tecnico e l'eventuale integrazione dei documenti costitutivi di cui ai commi precedenti sono demandati alla competenza del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, previa acquisizione di ulteriori elementi conoscitivi e sentita la Comunità del Parco.
4. Sino alla approvazione dei Piani particolareggiati, la disciplina degli interventi nelle unità urbane è regolata dal Piano del Parco e dal presente Regolamento.
5. In tutto il territorio del Parco sono vietati interventi di nuova costruzione e la impermeabilizzazione di suolo, a meno che quest'ultima non si renda indispensabile in relazione ad interventi strettamente necessari ad esigenze funzionali dell'Ente Parco. I Piani particolareggiati di cui ai commi precedenti non possono prevedere ristrutturazione o trasformazione urbanistica e possono contemplare esclusivamente interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia finalizzati al recupero funzionale degli edifici esistenti a condizione che di questi siano sempre conservati, volumetria, caratteri tipologici e materiali tipici della tradizione costruttiva locale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-35