Regolamento›Titolo III
Art. 33
Agroecosistemi
In vigore dal 5 mag 2016
1. Le attività agro-zootecniche sono consentite in porzioni limitate delle unità di paesaggio e delle unità urbane conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano e dai relativi modelli di gestione.
2. Nel territorio del Parco è consentita esclusivamente la coltivazione con metodo biologico; l'Ente Parco promuove misure di incentivazione della stessa.
3. Nel territorio del Parco è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci di sintesi e tutto ciò che non è ammesso nella agricoltura biologica.
4. Nel territorio del Parco, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, è vietata l'introduzione di terra vegetale, ma è ammesso l'uso di ammendanti o correttivi della struttura del terreno di origine organica-biologica.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-33