RegolamentoTitolo III

Art. 33

Agroecosistemi

In vigore dal 5 mag 2016
1. Le attività agro-zootecniche sono consentite in porzioni limitate delle unità di paesaggio e delle unità urbane conformemente alle specifiche localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano e dai relativi modelli di gestione. 2. Nel territorio del Parco è consentita esclusivamente la coltivazione con metodo biologico; l'Ente Parco promuove misure di incentivazione della stessa. 3. Nel territorio del Parco è vietato l'utilizzo di fertilizzanti chimici e fitofarmaci di sintesi e tutto ciò che non è ammesso nella agricoltura biologica. 4. Nel territorio del Parco, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, è vietata l'introduzione di terra vegetale, ma è ammesso l'uso di ammendanti o correttivi della struttura del terreno di origine organica-biologica.
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Agroecosistemi (Art. 33 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo