Regolamento›Titolo III
Art. 28
Raccolta di funghi
In vigore dal 5 mag 2016
1. Nella Zona A è vietata la raccolta di funghi.
2. Fatto salvo quanto previsto all', comma 1, del presente Regolamento, nelle zone B, C e D è consentita la raccolta di funghi previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. La raccolta dei funghi è consentita soltanto per le specie commestibili. È vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie.
4. È vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole.
5. L'autorizzazione alla raccolta di funghi può essere rilasciata dall'Ente Parco, su specifica richiesta, alle seguenti categorie di soggetti:
a) residenti nel Comune di Porto Torres;
b) residenti nell'Area Vasta Contigua come da indicazione del Piano del Parco (Stintino, Sorso, Sennori, Castelsardo, Sassari);
c) soggetti che dimostrino l'attestato di frequenza ad appositi corsi di formazione micologica promossi dall'Ente Parco.
6. L'autorizzazione alla raccolta ha validità annuale.
7. La raccolta di funghi da parte degli ospiti di attività ricettive è consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati.
8. La quantità, le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta di funghi, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento del Consiglio Direttivo.
9. Nella raccolta dei funghi è vietato l'uso di:
a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino;
b) sacchetti e buste di plastica.
10. I funghi devono essere riposti in contenitori a rete o cesti, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.
11. L'istanza di autorizzazione per la raccolta di funghi di cui al comma 2 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet.
12. L'accesso al Parco per la raccolta di funghi deve avvenire esclusivamente da Porto Torres con nave di linea e sbarco a Cala Reale.
13. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta dei funghi purchè accompagnati da soggetti autorizzati e sotto la loro responsabilità. La raccolta di funghi del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
14. In deroga ai limiti e ai divieti di cui al presente articolo l'Ente Parco può autorizzare la raccolta di funghi per esigenze di ricerca scientifica o, eccezionalmente, in occasioni di mostre, seminari e altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-28