RegolamentoTitolo III

Art. 25

Raccolta di specie vegetali

In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel territorio del Parco, laddove consentita, la raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco è subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco sono monitorati dall'Ente Parco attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione. 2. Nella Zona A è vietata la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco. 3. Nelle zone B, C e D la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è consentita previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco. L'autorizzazione riporta specificamente l'indicazione delle specie di cui è consentita la raccolta. 4. Nella raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco è vietato l'uso di: a) rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno o l'apparato aereo e radicale della vegetazione; b) sacchetti e buste di plastica. 5. L'Ente Parco in considerazione della disponibilità delle risorse della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso può limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone tempestiva informazione al pubblico. 6. La raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco da parte degli ospiti di attività ricettive è consentita esclusivamente alla presenza di accompagnatori autorizzati, in possesso dei requisiti richiesti dal presente Regolamento. 7. La quantità, le specie, le dimensioni delle specie per la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco, il numero di autorizzazioni, i giorni di raccolta, il corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, sono stabiliti dall'Ente Parco con autonomo provvedimento. 8. L'istanza di autorizzazione per raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco di cui al comma 3 deve essere presentata all'Ente Parco sull'apposita modulistica disponibile presso i suoi Uffici e sul suo sito internet. 9. Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta della flora spontanea e dei prodotti del sottobosco purchè accompagnati da soggetti autorizzati ad essa e sotto la loro responsabilità. La raccolta di flora spontanea e di altri prodotti del sottobosco del minore concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-25

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Raccolta di specie vegetali (Art. 25 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo