Regolamento›Titolo II
Art. 22
Limitazioni all'accesso e alla fruizione
In vigore dal 5 mag 2016
1. L'Ente Parco, per sopravvenute esigenze di tutela ambientale o per ragioni di sicurezza, con apposito provvedimento, può vietare o limitare, anche temporaneamente, l'accesso e la circolazione in qualsiasi zona del territorio del Parco.
2. L'Ente Parco può inoltre disporre la chiusura temporanea di percorsi agli escursionisti in occasione di eventi naturali sensibili al disturbo antropico.
3. L'Ente Parco, sulla base dei periodici monitoraggi effettuati ai sensi delle previsioni del Piano del Parco sugli effetti ambientali della presenza antropica, determina annualmente, con apposito provvedimento, il limite massimo delle presenze nel territorio del Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-22