Regolamento›Titolo II
Art. 17
Circolazione con mezzi motorizzati
In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco l'accesso e il transito con veicoli motorizzati sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. L'Ente Parco autorizza il transito solo sulla strada pavimentata e sulla viabilità sterrata principale indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata.
3. La sosta di lungo periodo dei veicoli motorizzati deve avvenire esclusivamente negli appositi spazi di parcheggio individuati dall'Ente Parco. Durante le soste brevi deve essere lasciata sgombra la strada e devono essere spenti i motori.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-17