Regolamento›Titolo II
Art. 19
Servizi di visita al Parco
In vigore dal 5 mag 2016
1. Gli operatori interessati a svolgere attività di visite guidate di cui all', comma 4, devono presentare apposita istanza per il rilascio dell'autorizzazione al transito dei mezzi motorizzati, mediante l'utilizzo della modulistica da ritirarsi presso gli Uffici del Parco e disponibile sul sito internet del Parco.
2. L'Ente Parco stabilisce annualmente, con autonomo provvedimento, emanato sulla base delle esigenze di tutela ambientale del Parco:
a) il numero massimo degli operatori e dei mezzi autorizzabili;
b) eventuali ulteriori prescrizioni e limitazioni alla circolazione.
3. Gli automezzi in uso per la visita guidata devono essere omologati agli standard europei sulle emissioni inquinanti.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' comma 4, godono di titolo preferenziale gli operatori che dimostrino il possesso dei seguenti requisiti:
a) utilizzo di mezzi aventi prestazioni ambientali superiori;
b) utilizzo di mezzi che assicurano l'accessibilità alle persone diversamente abili;
c) pregressa esperienza maturata nel settore;
d) possesso di certificazione ambientale d'impresa;
e) garanzia dello svolgimento del servizio anche nel periodo invernale.
5. L'istanza di autorizzazione deve contenere le generalità del richiedente, l'oggetto e la documentazione atta a dimostrare il possesso dei requisiti previsti.
6. Il rilascio dell'autorizzazione di cui all' comma 4 implica l'obbligo di esporre i relativi segni distintivi rilasciati dal Parco Nazionale.
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all' comma 4 gli operatori devono;
a) risultare titolari o soci di impresa la cui ragione sociale preveda quale attività prevalente l'attività di cui si richiede l'autorizzazione;
b) essere in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia di trasporto di pubblico;
c) versare all'Ente Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, stabilito dall'Ente Parco con autonomo provvedimento.
8. L'Ente Parco stabilisce, con autonomo provvedimento, la durata dell'autorizzazione di cui all', comma 4, a seconda della diversa tipologia di mezzo autorizzato, sulla base di specifiche esigenze di tutela ambientale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-19