Regolamento›Titolo II
Art. 15
Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore
In vigore dal 5 mag 2016
Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo
e con mezzi a motore
1. Nelle zone A non è consentito l'accesso.
2. Nelle zone B, C e D è consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico, unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne:
a) a piedi;
b) con velocipedi;
c) con biciclette a pedalata assistita;
d) a cavallo;
e) con autoveicoli elettrici a quattro ruote;
f) con mezzi, anche elettrici, adibiti al trasporto di anziani, disabili e bambini;
g) con altri mezzi ecologici autorizzati dal Parco.
3. Nelle zone B, C e D nel caso di escursioni a piedi di comitive organizzate oltre le 20 unità è obbligatorio comunicare all'Ente Parco:
a) finalità dell'escursione;
b) Ente o Associazione che organizza l'escursione;
c) numero di partecipanti;
d) giornata, orari e programma dell'escursione.
4. Nelle zone B, C e D le escursioni a cavallo sono consentite per piccoli gruppi e lungo i percorsi definiti dall'Ente Parco, con l'accompagnamento obbligatorio del personale di custodia dei cavalli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-15