RegolamentoTitolo II

Art. 15

Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore

In vigore dal 5 mag 2016
Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore 1. Nelle zone A non è consentito l'accesso. 2. Nelle zone B, C e D è consentito l'accesso, anche a scopo escursionistico, unicamente lungo i sentieri e i percorsi appositamente segnalati e lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco, ed esclusivamente nelle ore diurne: a) a piedi; b) con velocipedi; c) con biciclette a pedalata assistita; d) a cavallo; e) con autoveicoli elettrici a quattro ruote; f) con mezzi, anche elettrici, adibiti al trasporto di anziani, disabili e bambini; g) con altri mezzi ecologici autorizzati dal Parco. 3. Nelle zone B, C e D nel caso di escursioni a piedi di comitive organizzate oltre le 20 unità è obbligatorio comunicare all'Ente Parco: a) finalità dell'escursione; b) Ente o Associazione che organizza l'escursione; c) numero di partecipanti; d) giornata, orari e programma dell'escursione. 4. Nelle zone B, C e D le escursioni a cavallo sono consentite per piccoli gruppi e lungo i percorsi definiti dall'Ente Parco, con l'accompagnamento obbligatorio del personale di custodia dei cavalli.
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Accesso pedonale, con velocipedi, a cavallo e con mezzi a motore (Art. 15 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo