RegolamentoTitolo II

Art. 18

Visite guidate

In vigore dal 5 mag 2016
1. Le visite guidate al Parco sono effettuate esclusivamente dalle Guide esclusive del Parco. 2. Le visite guidate possono essere effettuate a bordo di mezzi motorizzati espressamente autorizzati a tale scopo dall'Ente Parco e da operatori autorizzati, con l'accompagnamento di almeno una Guida esclusiva del Parco ed alle condizioni di cui agli . 3. Le visite guidate possono essere effettuate esclusivamente lungo la viabilità indicata nel Piano del Parco e riportata nell'autorizzazione rilasciata. 4. Sono ammesse, previa autorizzazione dell'Ente Parco, le seguenti tipologie di visite guidate a bordo di mezzi motorizzati: a) con mezzo fuoristrada fino a 8 persone; b) con autoveicolo con capienza superiore a 8 persone con lunghezza non superiore a 8 m; c) con trenino gommato con capienza fino a 54 persone. 5. Il conteggio delle persone trasportabili di cui al comma 4 deve essere effettuato escludendo i posti occupati dalle Guide esclusive del Parco. 6. Le Guide esclusive del Parco durante lo svolgimento dell'attività sui mezzi autorizzati hanno diritto al trasporto gratuito. 7. Gli operatori autorizzati dal Parco sono tenuti ad accompagnare i visitatori per tutta la durata della visita, informandoli sulla norme vigenti e sul comportamento da tenere all'interno del Parco. 8. Per non recare disturbo alla fauna del Parco e per motivi di sicurezza non sono autorizzate visite con automezzi all'esterno delle aree urbane come definite dal Piano del Parco nel periodo compreso tra il tramonto e l'alba.
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Visite guidate (Art. 18 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo