RegolamentoTitolo II

Art. 21

Esercizio del volo

In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo. 2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1: a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico; b) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco: 1) per le riprese fotografiche e cinematografiche; 2) per le attività di ricerca scientifica; 3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali; 4) per attività di servizio. 3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente individuate dall'Ente Parco con apposito provvedimento.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-21

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