Regolamento›Titolo II
Art. 21
Esercizio del volo
In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel territorio del Parco è vietato l'esercizio del volo con qualsiasi velivolo, fatto salvo quanto stabilito dalle norme vigenti in materia aeronautica e sulla disciplina del volo e quanto previsto dal presente articolo.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1:
a) i velivoli impiegati in operazioni di emergenza, soccorso ed ordine pubblico;
b) i velivoli specificatamente autorizzati dall'Ente Parco:
1) per le riprese fotografiche e cinematografiche;
2) per le attività di ricerca scientifica;
3) per l'esecuzione di lavori pubblici e privati e per il trasporto di materiali;
4) per attività di servizio.
3. Il decollo e l'atterraggio dei velivoli, salvo nei casi d'emergenza, di soccorso e di ordine pubblico, sono ammessi esclusivamente nelle zone appositamente individuate dall'Ente Parco con apposito provvedimento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-21