Regolamento›Titolo II
Art. 20
Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio di visita al Parco
In vigore dal 5 mag 2016
Obblighi dei soggetti autorizzati al servizio
di visita al Parco
1. I soggetti autorizzati ai sensi dell' del presente Regolamento devono obbligatoriamente compilare, per ciascuna visita, un apposito Registro presenze, rilasciato e vidimato dal Parco all'atto dell'emissione dell'autorizzazione.
2. I soggetti autorizzati di cui al comma 1 devono garantire il servizio anche con un solo passeggero a bordo del mezzo.
3. Il soggetto autorizzato deve annotare nel Registro:
a) data;
b) percorso effettuato;
c) nominativi delle guide e/o dei conduttori;
d) numero delle persone trasportate;
e) provenienza;
f) eventuali note.
4. Il Registro presenza di cui al comma 1 deve essere consegnato alla scadenza di ogni autorizzazione agli Uffici dell'Ente Parco.
5. La mancata compilazione o la mancata riconsegna del Registro presenze di cui al comma 1 pregiudica il rilascio di nuove autorizzazioni o eventuali rinnovi.
6. I dati contenuti nel Registro presenze sono utilizzati esclusivamente dall'Ente Parco per le finalità istituzionali e nel rispetto della legislazione vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Tutto il materiale di promozione di ciascun servizio all'interno del Parco è soggetto alla preventiva approvazione dell'Ente Parco.
8. È vietato cedere o subappaltare, anche in parte, il servizio oggetto dell'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
9. Il soggetto autorizzato ai sensi dell', è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente eventuali variazioni relative alla propria sede legale, nonché qualsiasi modifica del proprio assetto societario o dell'attività oggetto di autorizzazione.
10. Sono a carico del soggetto autorizzato ai sensi dell', tutte le altre autorizzazioni necessarie per l'espletamento dei servizi proposti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-20