RegolamentoTitolo II

Art. 11

Introduzioni ed attraversamento di armi ed esplosivi

In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco è vietata ai sensi dell', comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, fatto salvo quanto riportato nel presente articolo. 2. Sono consentiti l'introduzione e il trasporto delle armi ai seguenti soggetti: a) appartenenti ai Corpi Armati dello Stato nonché alle Forze di Polizia, sia ad ordinamento civile che ad ordinamento militare, che portano in via permanente le armi di cui sono muniti secondo i termini delle leggi e dei rispettivi regolamenti vigenti; b) addetti al servizio di polizia municipale, cui è conferita, ai sensi delle leggi vigenti, la qualità di agente di pubblica sicurezza ed autorizzati, con le modalità e nei casi nonché negli ambiti territoriali indicati dal comma 5 dell' della legge n. 65 del 7 marzo 1986, a portare, anche fuori dal servizio, le armi di cui possono essere dotati secondo i rispettivi regolamenti; c) appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, che portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne del servizio di appartenenza; d) appartenenti alle Forze di Polizia od ai Servizi di sicurezza di altro Stato che siano al seguito di personalità dello Stato medesimo, autorizzato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ad introdurre nello Stato Italiano le armi di cui è dotato per fini di difesa; e) agenti di Polizia dei Paesi appartenenti all'Unione Europea e degli altri Paesi con i quali sono sottoscritti specifici accordi di collaborazione interfrontaliera con agenti delle Forze di polizia dello Stato Italiano cui, in forza delle leggi e regolamenti vigenti, sia stata autorizzata dalle competenti Autorità di P.S. l'introduzione di armi nel territorio dello Stato; f) personale diplomatico di Stati esteri cui, in forza di convenzioni e/o usi internazionali, è concesso il permesso di porto d'armi; g) medici veterinari esercenti la professione, previa autorizzazione dell'Ente Parco, per i quali i relativi strumenti quand'anche catalogati e/o classificati come armi sono, ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti, consentiti per eseguire gli interventi loro richiesti; h) privati autorizzati dall'Ente Parco ai fini degli abbattimenti selettivi per la gestione della fauna come riportato all'; i) le persone abilitate per ragione della loro professione a portare le armi.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-11

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