RegolamentoTitolo II

Art. 9

Campeggio e bivacco

In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco le attività di campeggio e di bivacco sono consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, nelle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
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