Regolamento›Titolo II
Art. 9
Campeggio e bivacco
In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco le attività di campeggio e di bivacco sono consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, nelle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-9