RegolamentoTitolo II

Art. 7

Accensione di fuochi e abbruciamenti

In vigore dal 5 mag 2016
1. L'accensione di fuochi, al di fuori delle abitazioni, per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio è consentita esclusivamente nelle aree attrezzate appositamente individuate dall'Ente parco. 2. È consentito nelle aree urbane e nelle immediate pertinenze degli edifici l'utilizzo di bracieri da barbecue e fornelli da campeggio. 3. L'accensione di fuochi è consentita per attività economiche connesse all'agricoltura, alla selvicoltura e alla pastorizia e per attività di manutenzione e pulizia del territorio nel rispetto delle vigenti norme in materia forestale e antincendio. La bruciatura delle stoppie e delle paglie è sempre vietata, salvo autorizzazione dell'Ente Parco, anche ai sensi dell', lettera t) del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17 ottobre 2007. 4. L'abbruciamento dei residui vegetali di potatura di colture permanenti e forestali è consentito solo ed esclusivamente in assenza di vento, previa comunicazione della località, della data e dell'ora dell'accensione dei fuochi al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. Tali operazioni sono vietate nei periodi a rischio di incendio boschivo resi noti dalla Regione Sardegna. 5. Durante l'abbruciamento di cui al comma 4 è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione, con persone in numero sufficiente e dotate di mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle fiamme. 6. Su tutto il territorio del Parco non è consentito fumare, fatta eccezione nelle Unità Urbane così come definite dal Piano del Parco. 7. Sono in ogni caso fatte salve le previsioni del Piano Antincendio Boschivo di cui all', nonché le disposizioni recate dall' del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
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