Regolamento›Titolo II
Art. 8
Difesa dagli incendi boschivi
In vigore dal 5 mag 2016
1. L'attività antincendio è esercitata sulla base delle indicazioni del Piano Antincendio Boschivo, redatto ogni anno in collaborazione tra l'Ente Parco e il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale e consiste in azioni di sorveglianza e prevenzione.
2. Allo scopo di garantire una più diffusa azione di prevenzione, l'Ente Parco promuove forme di collaborazione attiva con il Comune, le scuole, le organizzazioni sindacali, professionali e le associazioni ambientaliste, anche mediante la produzione di materiale audiovisivo, documentari, campagne giornalistiche e radiotelevisive.
3. È vietato provvedere alla prevenzione realizzando fasce tagliafuoco e ricorrendo alla ripulitura delle aree boschive mediante asportazione del sottobosco, della lettiera, degli alberi e dei rami caduti o secchi, della vegetazione erbacea, anche se secca, nelle radure e in praterie e pascoli.
4. L'Ente Parco può realizzare serbatoi d'acqua o reti idriche sotterranee per lo spegnimento di incendi, ubicandole generalmente lungo le strade e in ogni caso in punti che consentano un agevole rifornimento e prelevamento delle acque con mezzi meccanici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-8