RegolamentoTitolo II

Art. 5

Rispetto della quiete dell'ambiente naturale

In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco è vietata l'emissione di rumore e di luce in concentrazione tale da recare danno agli habitat naturali e alle specie animali e disturbo alla quiete dei luoghi; è vietato l'esercizio di attività rumorose o inquinanti, oltre i limiti stabiliti dalla legge. 2. Nelle zone A e B non è consentito l'uso di strumenti elettroacustici per la diffusione di suoni o rumori. Nelle zone A e B è vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e simili, nonché di apparecchi produttivi luminosi tali da determinare disturbo alla quiete dell'ambiente, ad eccezione di quelli ubicati presso abitazioni o utilizzati mediante dispositivi con audio in cuffia, in ogni caso nel rispetto dei limiti di legge. 3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti gli strumenti necessari per attività di ricerca scientifica e monitoraggio, previa autorizzazione dell'Ente Parco, nonché per esigenze di sorveglianza, soccorso ed ordine pubblico. 4. Per tutti gli operatori turistici è fatto divieto di uso improprio di impianti di diffusione della voce; detti impianti devono essere utilizzati unicamente per fornire informazioni sugli itinerari e sulle località visitate ai turisti trasportati, con il volume sonoro strettamente indispensabile alla percezione da parte degli stessi.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-5

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