Regolamento›Titolo I
Art. 4
Definizioni
In vigore dal 5 mag 2016
1. Ai fini del presente regolamento si forniscono le seguenti definizioni:
a) "abbruciamento", l'uso del fuoco per bruciare residui vegetali connessi all'esercizio delle attività agricole e forestali;
b) "animale da compagnia", ogni animale tenuto o destinato ad essere tenuto dall'uomo, in particolare presso il suo alloggio domestico, per suo diletto e compagnia;
c) "armi", con eccezione delle armi giocattolo, quelle di ogni specie, tipologia e classificazione (es. armi da guerra, tipo guerra, comuni da sparo, per uso caccia, per uso sportivo, per uso tiro a segno, ecc.) che tali sono considerate ai sensi della legge penale e delle altre leggi e regolamenti vigenti;
d) "biodiversità", la variabilità degli organismi viventi di tutte le fonti, incluse, tra l'altro, quelle terrestri, marine ed altri ecosistemi acquatici, nonché i complessi ecologici dei quali essi fanno parte, tra cui la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi;
e) "bivacco", sistemazione provvisoria per una notte all'aperto di escursionisti;
f) "bicicletta con pedalata assistita", velocipede alla cui azione propulsiva umana si aggiunge quella di un motore;
g) "campeggio", sosta all'aperto per più notti nel medesimo luogo con tende, camper o roulotte;
h) "ecosistema", complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microrganismi e dal loro ambiente non vivente le quali, grazie alla loro interazione, costituiscono un'unità funzionale;
i) "escursionista", fruitore della rete dei sentieri;
l) "escursionismo", attività motoria basata sul camminare nel territorio lungo percorsi (strade, sentieri, ecc.) attrezzati;
m) "esplosivi", i prodotti esplosivi e/o esplodenti conosciuti come tali ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti ed in genere tutti i prodotti esplosivi e/o esplodenti, comunque composti, sia che possano essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati, in particolare i fuochi d'artificio e/o gli artifici pirotecnici, le bombe-carta, i petardi, i razzi, i tracchi, i mortaretti e simili apparecchi;
n) "fauna", l'insieme delle specie animali che risiedono in un determinato territorio;
o) "flora", l'insieme delle specie vegetali che si presentano in un determinato territorio;
p) "fossili", tutti i resti e le tracce di organismi animali e vegetali vissuti in epoca anteriore all'epoca attuale e che si rinvengono nelle rocce;
q) "habitat", zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;
r) "habitat di una specie", ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;
s) "interventi di manutenzione ordinaria", quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
t) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;
u) "interventi di restauro e risanamento conservativo", rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, e l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
v) "interventi di ristrutturazione edilizia", quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente; comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purchè sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente;
z) "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti;
aa) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
bb) "mezzi di cattura", i mezzi indicati nella lettera a) dell'allegato F del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni, i richiami vivi ed, in genere, i mezzi indicati sotto la lettera u) dell' della legge n. 157 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
cc) "minerali", i corpi omogenei presenti nelle rocce, originati da processi inorganici e aventi ben definite proprietà chimiche, fisiche e cristallografiche;
dd) "oggetti assimilati alle armi", quelli per i quali tale assimilazione sia prevista ai sensi delle leggi penali e delle altre leggi e regolamenti vigenti, in particolare le armi ad avancarica, le armi a modesta capacità offensiva (incluse le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica anche inferiore a 7,5 joule le quali, in relazione alle rispettive caratteristiche, presentino attitudine a recare offesa alla fauna) gli archi, le balestre ed apparecchi simili utilizzabili per il lancio di oggetti idonei all'offesa della fauna;
ee) "organismo geneticamente modificato (OGM)", un organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale genetico è stato modificato in modo diverso da quanto avviene in natura con l'accoppiamento e/o la ricombinazione genetica naturale;
ff) "paesaggio", una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni;
gg) "rete dei sentieri", l'insieme dei sentieri del Parco;
hh) "rifiuti", qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
ii) "risorse genetiche", il materiale genetico, di origine vegetale, animale, microbico o altro, contenente unità funzionali dell'eredità, avente valore effettivo o potenziale;
ll) "SIC" Sito di Interesse Comunitario individuato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"ratificata attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
mm) "segnaletica", insieme di segnali posti lungo i sentieri usati per fornire informazioni e prescrizioni agli escursionisti;
nn) "segnaletica verticale", segnaletica costituita da tabelle fissate su appositi sostegni infissi nel terreno, con lo scopo di fornire agli escursionisti informazioni sulla rete dei sentieri, sui siti di interesse e sulle norme comportamentali da seguire;
oo) "segnaletica orizzontale", segnaletica posizionata al suolo, sui tronchi degli alberi o su altri oggetti inamovibili, con lo scopo di indicare agli escursionisti la continuità di un sentiero in entrambe le direzioni;
pp) "stato di conservazione di un habitat naturale", l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale in causa, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterare a lunga scadenza la sua ripartizione naturale, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche nel territorio;
qq) "stato di conservazione di una specie", l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulla specie in causa possono alterare a lungo termine la ripartizione e l'importanza delle sue popolazioni nel territorio;
rr) "tempo di percorrenza" tempo necessario all'escursionista medio per percorrere un tratto di sentiero in un determinato senso di cammino, con esclusione dei tempi di sosta, in condizioni meteorologiche ottimali e in assenza di copertura nevosa;
ss) "trasporto", il transito ovvero l'attraversamento del territorio del parco con armi ed oggetti alle stesse assimilati;
tt) "velocipede", veicoli con due o più ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza;
uu) "ZPS" Zona a Protezione Speciale individuato ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici" recepita attraverso la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-4