Regolamento›Titolo II
Art. 6
Salvaguardia della pulizia dei luoghi
In vigore dal 5 mag 2016
1. È vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto. Tutti i rifiuti prodotti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori ubicati nelle aree definite dal Comune di Porto Torres, quando istituite. Fino all'istituzione delle aree ecologiche di conferimento, i rifiuti devono essere portati al di fuori dell'Isola Asinara.
2. All'interno delle Unità Urbane, ove non vige il divieto di fumo di cui al successivo , è obbligatorio l'uso di posacenere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-6