Regolamento›Titolo II
Art. 10
Riprese fotografiche, video e cinematografiche
In vigore dal 5 mag 2016
1. Nel Parco sono consentite attività amatoriali di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva.
2. Le riprese fotografiche, cinematografiche e televisive professionali, a scopo commerciale o con fini di lucro, salvo casi di prevalente interesse pubblico all'informazione, devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente Parco.
3. Le riprese di cui al comma 2 devono essere effettuate secondo le disposizioni e le limitazioni indicate dall'Ente Parco nell'autorizzazione e, comunque, senza arrecare disturbo alle specie animali e vegetali e all'ambiente naturale.
4. Il personale di vigilanza può impedire la realizzazione e la prosecuzione delle attività di cui al presente articolo ove le giudichi pregiudizievoli ai fini della tutela del patrimonio naturale e culturale nonché della tranquillità dei luoghi del Parco.
5. Il Parco può, per motivate ragioni istituzionali e previo consenso dell'autore:
a) acquisire copia del materiale fotografico e audiovisivo professionale prodotto;
b) utilizzare il materiale per fini istituzionali. In tali casi l'utilizzo si intende gratuito, pertanto nulla è dovuto dall'Ente Parco all'autore, fatta salva la citazione della fonte nel materiale divulgato.
6. La pubblicazione e produzione dei materiali fotografici e audiovisivi devono essere autorizzate dall'Ente Parco e devono riportare per esteso la denominazione "Parco Nazionale dell'Asinara - Area Marina Protetta Isola dell'Asinara".
7. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento delle riprese di cui al comma 2 i richiedenti devono versare al Parco un corrispettivo a titolo di diritto di segreteria e rimborso spese, secondo le modalità indicate con autonomo provvedimento dall'Ente Parco e approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-10