Regolamento›Titolo II
Art. 12
Introduzione cani e gatti e altri animali da compagnia
In vigore dal 5 mag 2016
1. Nelle zone A, B e C è vietato introdurre cani, gatti e altri animali da compagnia.
2. L'accesso ai cani, ai gatti e ad altri animali da compagnia è consentito solo dai moli di Cala Reale e Cala d'Oliva.
3. Nelle Zone Urbane di Cala d'Oliva e Cala Reale è consentito introdurre cani esclusivamente nelle aree allestite, individuate allo scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
4. Per l'utilizzo delle aree allestite di cui al comma 3 vigono le seguenti regole:
a) i cani devono essere in possesso dei certificati sanitari da esibire su richiesta agli Enti competenti e al personale dell'Ente Parco;
b) i cani devono essere portati sempre al guinzaglio;
c) il proprietario deve sempre essere munito di appositi sistemi di raccolta degli escrementi.
5. È vietato il transito con cani, gatti e altri animali da compagnia su strade di collegamento tra un'area urbana e l'altra.
6. Non sono soggetti alle restrizioni di cui ai commi precedenti:
a) i cani utilizzati nelle operazioni di soccorso;
b) i cani guida per i non vedenti e di accompagnamento per i diversamente abili;
c) i cani al seguito delle mandrie e delle greggi autorizzate al pascolo, in regola con le norme sanitarie e controllati dal conduttore, previa autorizzazione dell'Ente Parco;
d) i cani utilizzati per motivi scientifici e per il recupero di animali feriti, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
7. L'Ente Parco, per particolari esigenze di tutela del territorio, può limitare o sospendere l'ingresso di cani, gatti e altri animali da compagnia nelle zone predefinite, dandone preventiva ed adeguata informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-12