Art. 9 · Campeggio e bivacco
RegolamentoTitolo II

Art. 9

17 / 67

Campeggio e bivacco

In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco le attività di campeggio e di bivacco sono consentite esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, nelle aree destinate a tale scopo con apposito provvedimento dell'Ente Parco.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-9