RegolamentoTitolo III

Art. 29

Gestione della fauna

In vigore dal 5 mag 2016
1. In tutto il territorio del Parco è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo, esercitare l'attività venatoria e catturare, uccidere, danneggiare e disturbare qualsiasi specie animale, nonché: a) perturbare le specie animali durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione e nelle loro principali aree trofiche; b) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale; c) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta. 2. Dai divieti di cui al comma 1 sono escluse le attività di studio e di ricerca espressamente autorizzate dall'Ente Parco, che stabilisce specie e quantitativi prelevabili, nonché gli interventi tecnici finalizzati alla conservazione e alla tutela ambientale di cui al presente articolo. 3. Durante la cova e l'allevamento dei piccoli nati è vietato effettuare fotografie o riprese cinematografiche non autorizzate agli uccelli selvatici inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503. L'Ente Parco, per motivi particolari di professione o di ricerca scientifica può autorizzare persone nominativamente indicate ad effettuare le riprese. L'autorizzazione deve specificare la durata, il luogo, le specie, la distanza minima di avvicinamento al nido, le precauzioni da adottare per minimizzare il disturbo. La mancata osservanza delle prescrizioni comporta la revoca dell'autorizzazione. 4. L'ente Parco è tenuto a indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica. La liquidazione e la corresponsione degli indennizzi avviene entro novanta giorni dal nocumento, secondo quanto previsto da apposito regolamento di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica predisposto dall'Ente Parco. 5. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 11 e 12, in tutto il territorio del Parco è vietato introdurre o reintrodurre specie animali alloctone che possano alterare l'equilibrio naturale, con eccezione degli interventi connessi alla normale conduzione delle attività zootecniche che non utilizzino specie animali in grado di produrre ibridi con specie presenti allo stato naturale, e che devono in ogni caso privilegiare la scelta di razze autoctone. 6. L'Ente Parco valuta l'esigenza, sulla base dei più aggiornati rapporti redatti dai principali enti e istituti nazionali e internazionali per la conservazione della natura, di vietare l'introduzione e l'utilizzo, in tutto il territorio del Parco, di specie animali particolarmente problematiche. 7. In attuazione di quanto disposto dall', comma 4, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, nonché delle disposizioni comunitarie, in particolare della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici", del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, così come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120, fermo restando nel territorio del Parco il divieto di esercizio venatorio, sono consentiti, sulla base del documento scientifico di cui al comma 9, i seguenti interventi: a) prelievi selettivi e abbattimenti; b) reintroduzioni e ripopolamenti faunistici. 8. Gli interventi previsti alle lettere a) e b) del comma 7 sono finalizzati esclusivamente alla conservazione e alla tutela ambientale. In particolare: a) mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone; b) contenere gli impatti sulle colture agricole quali territori da valorizzare e qualificare all'interno dell'area protetta in quanto fondamentali per la conservazione della diversità animale e vegetale e del paesaggio; c) contenere l'impatto sugli ambienti forestali e sulle aree destinate al pascolo, in quanto elementi di rilievo ai fini economici, ambientali e paesaggistici; d) controllare la densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie protette; e) attuare il controllo sanitario della fauna, attraverso l'eliminazione di singoli soggetti ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti; f) attuare un controllo numerico delle specie alloctone, o di quelle autoctone di recente introduzione effettuata per scopi di gestione venatoria o per altre finalità incompatibili con le finalità proprie dell'Ente Parco. 9. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 7, l'Ente Parco predispone la redazione di un documento scientifico, corredato dal relativo parere favorevole dell'ISPRA che, segua la verifica da esso operata riguardo l'inapplicabilità o l'inefficacia di metodi ecologici di controllo di cui all', comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e che contenga: a) giustificazioni ecologiche e tecniche dell'intervento proposto; b) redazione di uno studio di fattibilità dell'operazione; definizione della specie, sottospecie, età di individui da reintrodurre, prelevare o abbattere; c) definizione del numero complessivo di soggetti da catturare e/o immettere; d) definizione del personale necessario per effettuare l'intervento; e) definizione di metodi, tempi e strumenti utilizzati per l'intervento; f) indicazione sui costi previsti. 10. Con apposito provvedimento, l'Ente Parco, stabilisce adeguate misure per il mantenimento della specie in uno stato di conservazione soddisfacente, relative a: a) accesso a determinate aree; b) regolamentazione dei periodi e della metodologia del prelievo; c) istituzione di un sistema di autorizzazione di prelievi; d) allevamento in cattività di specie animali provenienti da attività di prelievo nell'ambiente naturale a condizioni rigorosamente controllate. 11. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare la tranquillità delle specie animali. 12. La gestione della fauna viene effettuata con l'avvio della rimozione programmata ed efficace di ogni componente domestica inselvatichita nel sistema terrestre e una gestione ordinaria attraverso specifici modelli di gestione. 13. Al fine della rimozione totale del pascolo non controllato sull'intera Isola si deve procedere attraverso le seguenti fasi: a) rimozione degli ibridi di cinghialexmaiale; b) rimozione delle capre inselvatichite; c) rimozione di parte dei cavalli presenti con eventuale mantenimento di un nucleo per attività ippoturistiche, previa verifica di effettive possibilità; d) rimozione della totalità dei bovini presenti ad di fuori degli ambiti agricoli delle unità urbane; e) rimozione dei gatti inselvatichiti. 14. Per le specie asino bianco e asino grigio sardo deve essere attuato un modello di gestione specifico che tuteli e valorizzi le due specie italiane. 15. In seguito alle azioni prioritarie di riduzione del carico animale e della costante analisi dello stato della fauna selvatica possono essere effettuate prudenti operazioni di reintroduzione finalizzate al ripristino di zoocenosi il più possibile complete e rappresentative della realtà sarda.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-29

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Gestione della fauna (Art. 29 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo