Regolamento›Titolo III
Art. 38
Destinazioni d'uso in ambito urbano
In vigore dal 5 mag 2016
1. Sono consentite, all'interno degli ambiti urbani, le funzioni abitative di servizio e turistiche e i servizi direttamente loro connessi e le funzioni infrastrutturale.
2. Negli usi consentiti individuati dal Piano del Parco rientrano:
a) Residenza di servizio: sono compresi gli alloggi, aventi caratteristiche tali da essere adibiti ad uso permanente ai sensi delle norme d'igiene, i relativi spazi di servizio, nonché eventuali spazi per il lavoro domestico, e le attività non nocive o moleste strettamente connesse alla funzione principale.
b) Residenza turistica: sono compresi gli alloggi destinati ad uso stagionale di tipo ricettivo e i relativi servizi.
c) Residenza collettiva: sono compresi ostelli, foresterie, convitti, case di riposo, strutture ricettive e i relativi servizi.
d) Servizi integrativi della funzione residenziale: sono compresi uffici, ambulatori medici, spazi per attività culturali, sociali, ricreative e simili.
e) Attività commerciali al dettaglio: sono compresi gli spazi di vendita e di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino e di esposizione.
f) Esercizi pubblici: sono compresi ristoranti, pizzerie, osterie, trattorie, bar, sale di ritrovo e di svago, con l'esclusione di locali quali discoteche e altre attività rumorose o con alta affluenza di pubblico.
g) Attrezzature culturali, per la ricerca scientifica e attrezzature per lo spettacolo: sono compresi biblioteche, locali per lo spettacolo, centri culturali, sedi di associazioni.
h) Artigianato di servizio e laboratoriale di modeste dimensioni: sono compresi gli spazi per attività artigianali di servizio complementari con la residenza purchè non producano rumori ed odori molesti e nocivi e siano ubicati ai piani terra e/o seminterrati; i depositi di materiali e derrate non nocivi e non maleodoranti ed ubicati ai piani terra e/o seminterrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-38