Regolamento›Titolo III
Art. 43
Attrezzature leggere e strutture temporanee
In vigore dal 5 mag 2016
1. È consentita la realizzazione di attrezzature leggere per il miglior utilizzo degli spazi esterni destinati alla fruizione, quali ombrari semplici, da realizzare in profilati metallici non scatolati o in legno anche sagomato, e sedute da realizzare anch'esse in profilato metallico non scatolato, legno o pietrame locale.
2. È consentita l'installazione di strutture temporanee removibili per esposizioni, luoghi di incontro, intrattenimento o altre manifestazioni ed eventi, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
3. Le attrezzature di cui al comma 2 devono essere installate senza effettuare scavi e movimenti terra e devono essere rimosse a fine evento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-43