Regolamento›Titolo III
Art. 45
Infrastrutture
In vigore dal 5 mag 2016
1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche è consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorità al loro interramento.
2. Relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco:
a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti e infrastrutture;
b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture;
c) gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli impianti esistenti;
d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimità di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalità dell'impianto e l'incolumità delle persone;
e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilità pedonale, ciclabile ed equestre;
f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete;
g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-45