RegolamentoTitolo III

Art. 45

Infrastrutture

In vigore dal 5 mag 2016
1. La realizzazione di nuovi impianti e reti tecnologiche è consentita solo se di tipo interrato. Nel caso di interventi di manutenzione di condotte per impianti tecnologici e reti di utenza ad uso pubblico e privato occorre dare priorità al loro interramento. 2. Relativamente alle infrastrutture viarie, elettriche, telefoniche e idriche, sul territorio del Parco, sono consentiti, previa autorizzazione dell'Ente Parco: a) gli interventi e le opere necessari per l'ammodernamento e la sicurezza degli impianti e infrastrutture; b) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture; c) gli interventi di miglioramento della viabilità di accesso agli impianti esistenti; d) le potature, gli interventi di taglio e soppressione della ceppaia per le piante che, trovandosi in prossimità di infrastrutture esistenti, pregiudichino la funzionalità dell'impianto e l'incolumità delle persone; e) gli interventi a basso impatto associati all'utilizzo della viabilità pedonale, ciclabile ed equestre; f) gli scavi per l'interramento di opere di infrastrutture a rete; g) il pronto ripristino degli impianti, in caso di danneggiamento e comprovata urgenza, previa comunicazione all'Ente Parco.
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Infrastrutture (Art. 45 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo