Regolamento
Art. 50
Marchio e simbolo del Parco
In vigore dal 5 mag 2016
1. Ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, , comma 4, l'Ente Parco può promuovere attività economiche, sociali e commerciali presenti nel territorio del Parco e dell'area vasta contigua, sia attraverso proprio materiale sia attraverso la concessione d'uso del proprio simbolo, nonché attraverso la creazione di uno specifico marchio.
2. L'Ente Parco può concedere l'uso del proprio simbolo e del marchio a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di sostenibilità ambientale, qualità e tipicità. Il simbolo e il marchio del Parco Nazionale dell'Asinara può essere concesso attraverso la sottoscrizione di specifiche convenzioni.
3. Chiunque intenda utilizzare il simbolo del Parco Nazionale dell'Asinara nel proprio materiale promozionale, deve inoltrare richiesta scritta all'Ente.
4. La concessione dell'uso del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara, per quanto non previsto dal presente Regolamento, è disciplinata dalla legislazione vigente, ed ad essa si applicano le norme vigenti in materia di denominazione, simbolo e marchio.
5. La concessione del simbolo e del marchio del Parco Nazionale dell'Asinara è disciplinata da autonomo provvedimento emanato dall'Ente Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-50