Regolamento
Art. 53
Attività sportive e ricreative
In vigore dal 5 mag 2016
1. Le attività sportive sono consentite nelle zone nelle quali non sussistano motivi di contrasto con le esigenze di tutela dell'ambiente, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
2. Nel territorio del Parco sono vietate le attività sportive automobilistiche e motociclistiche e le relative gare.
3. Nel territorio del Parco sono vietati il volo planato nonché il tiro al piattello ed il tiro a segno con qualsiasi arma da fuoco.
4. L'Ente Parco, per motivate esigenze di conservazione e tutela, può determinare luoghi e periodi in cui vietare o regolamentare, con specifici disciplinari, attività sportive e ricreative.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-53