Regolamento
Art. 48
Attività artigianali e commerciali
In vigore dal 5 mag 2016
1. Le attività artigianali, commerciali e di pubblico esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande sono consentite nelle unità urbane, conformemente alle localizzazioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano del Parco.
2. Nel territorio del Parco sono vietate tutte le attività di commercio itinerante su area pubblica.
3. L'Ente Parco agevola, anche tramite le misure di incentivazione, l'apertura o la permanenza di esercizi commerciali per la vendita di prodotti dotati di marchio di qualità del Parco.
4. Tutte le attività di cui al presente articolo devono essere autorizzate dall'Ente Parco.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-48