RegolamentoTitolo III

Art. 44

Recinzioni

In vigore dal 5 mag 2016
1. Per particolari e momentanee esigenze operative e per aree circoscritte è consentita la realizzazione di recinzioni metalliche o in legno. 2. Per la delimitazione delle zone da destinare al pascolo brado, devono essere impiegati recinti a basso impatto visivo, con materiale lapideo locale, la cui movimentazione deve essere espressamente autorizzata dall'Ente Parco, o altri tipi di recinzione con sistemi di dissuasione che permettano, in ogni caso, la libera circolazione di piccoli animali.
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Recinzioni (Art. 44 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo