RegolamentoTitolo III

Art. 46

Rete viaria

In vigore dal 5 mag 2016
1. Non è consentito tracciare nuove piste permanenti di servizio. La viabilità di servizio permanente esistente deve essere mantenuta con le caratteristiche attuali; vi possono essere praticate opere di ripulitura del piano stradale e opere di regimazione delle acque superficiali senza provocare allargamenti o varianti ai percorsi attuali. La regimazione delle acque superficiali deve essere attuata con piccole canalizzazioni di modeste dimensioni, con profondità non superiore ai 35 cm, con pendenza non superiore al 5% e disposte con una inclinazione di circa 30° rispetto all'asse stradale. 2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nuovi tratti di piste di collegamento possono essere realizzati in caso di dissesti idrogeologici che determinino la distruzione di tratti di piste esistenti. 3. Ove strettamente necessario, l'Ente Parco, può prevedere e migliorare piste e strade di servizio, da mantenere tutte a fondo naturale e con caratteristiche e dimensioni analoghe a quelle esistenti, esclusivamente per la prevenzione e lotta contro gli incendi secondo quanto stabilito nei piani per la difesa dagli incendi. 4. Per la sistemazione di strade sterrate secondarie devono essere utilizzati materiali del luogo e tecnologie che rispettino l'ambiente, con espresso divieto di far uso di materiale cementizi o bituminosi, con possibilità d'uso di componenti stabilizzanti.
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urn:nir:ministero.ambiente.e.tutela.territorio.e.mare:decreto:2015-07-29;230#art-r-46

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