RegolamentoTitolo III

Art. 36

Interventi edilizi

In vigore dal 5 mag 2016
1. Ogni intervento edilizio all'interno del Parco, consentito ai sensi dell' comma 5, è subordinato al rilascio del nulla osta dell'Ente Parco, secondo quanto disposto al Titolo V. 2. Ciascun Progetto allegato all'istanza di nulla osta deve comprendere i seguenti documenti: a) planimetria generale; b) documentazione fotografica dell'edificio con le sue pertinenze e del contesto in cui è inserito; c) rilievo attuale dell'edificio e sue pertinenze in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100; d) progetto di trasformazione in piante, prospetti e sezioni in scala 1:100, con evidenziate le parti oggetto di modificazione e tavole dello stato finale; e) eventuali particolari costruttivi delle parti modificate in generale e con puntuale riferimento alle murature e agli spazi di pertinenza, con indicazione delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati, in scala 1:20. 3. Tutti gli interventi, ad eccezione di quelli di manutenzione ordinaria, devono ricercare soluzioni ecologicamente e paesisticamente compatibili e devono documentare le modalità e gli impatti relativi all'approvvigionamento idrico, allo smaltimento dei reflui e dei rifiuti solidi, alla produzione di energia, al trasporto dei materiali e della manodopera sul luogo dell'intervento. 4. L'Ente Parco può prescrivere, di volta in volta, ulteriori adempimenti per esigenze di tutela. 5. Ai fini della trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa, tutti gli elaborati sono depositati e possono essere visionati da parte dei terzi controinteressati presso l'Ente Parco.
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Interventi edilizi (Art. 36 Regolamento recante approvazione del regolamento del Parco nazionale dell'Asinara.) — Testo vigente | Portale Normativo