RegolamentoTitolo VI

Art. 64

Contestazione e notificazione

In vigore dal 5 mag 2016
1. Quando possibile, la violazione deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. 2. La persona obbligata in solido con l'autore della violazione è individuata ai sensi dell' della legge n. 689 del 24 novembre 1981. 3. Se la contestazione immediata della violazione non è avvenuta per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma 1, gli estremi della violazione stessa devono essere notificati entro il termine di novanta giorni dall'accertamento agli interessati residenti nel territorio della Repubblica italiana ed entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento a quelli residenti all'estero. 4. Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti, compreso il ricorso al servizio postale. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'Amministrazione che ha accertato la violazione, compresi gli agenti di Polizia Giudiziaria.
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